Ricevo e pubblico, dal Segretario Provinciale di Napoli Luigi Sparano, la comunicazione in questa news allegata.
In pratica si tratta della nota DIRP/VI/CM/ST/MG-1178 con cui il Ministero della Sanità risponde al Difensore Civico di Angri, indirizzandola per competenza all'Assessorato Sanità Campano con obbligo di diffusione alle ASL Campane, in tema di scelta provvisoria del medico di famiglia.
Secondo il parere del Ministero della Sanità, la circolare 1000.116 del 1/5/1984, con cui venivano stabiliti dei limiti alla scelta temporanea del medico di famiglia ai non residenti, alla luce dell'articolo 24 comma 6 (ripreso dall'articolo 40 comma 12 del nuovo ACN, norma cedevole negli accordi regionali decentrati) non è più applicabile.
Basta infatti che il cittadino non residente sia domiciliato da più di un anno nell'ambito in cui vuole effettuare la scelta, per poter usufruire della scelta temporanea nell'ambito di domicilio, che ovviamente va rinnovata alla scadenza (da tre mesi ad un anno o più).
Pertanto, tutti i pazienti eliminati nei nostri elenchi non devono fare altro che scegliere prima un medico nel loro ambito di residenza e poi avvalersi, se domiciliati da più di un anno nel nuovo domicilio, della scelta temporanea rinnovabile di un medico di famiglia dell'ambito in cui ricade il nuovo domicilio.

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Salvatore Ghiggi
Responsabile Comunicazioni Telematiche
Fimmg Provinciale Napoli


 


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